Il nostro statuto
Il giorno diciassette dicembre duemilaventuno | ||
(17 dicembre 2021) | ||
A Pontremoli, nel mio studio secondario in Via Sismondo n.5, | ||
davanti a me Dr. Filippo GOGLIA, notaio in La Spezia, | ||
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La | ||
Spezia e Massa, | ||
sono comparsi | ||
– LUCCINI Paolo, nato a Aulla (MS) il giorno 1° gennaio | ||
1968, residente a Licciana Nardi (MS), frazione Monti, via | ||
Venelia n.8, codice fiscale dichiarato LCC PLA 68A01 A496J; | ||
– LUCCINI Alex, nato a La Spezia (SP) il giorno 14 maggio | ||
1990, residente a Licciana Nardi (MS), frazione Monti, via | ||
della Chiesa n.4, codice fiscale dichiarato LCC LXA 90E14 | ||
E463J; | ||
– SYVTSOVA Maryna, nata a Kiev (Ucraina) il giorno 5 | ||
febbraio 1982, residente a Licciana Nardi (MS), frazione | ||
Monti, via Venelia n.8, codice fiscale dichiarato SYV MYN | ||
82B45 Z138Y. | ||
Dette parti comparenti, di cittadinanza italiana, della cui | ||
identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di | ||
ricevere il presente atto con il quale | ||
premesso che | ||
– LUCCINI Paolo è socio della società “M.G.A. S.R.L. – | ||
MANUTENZIONI GENERALI AUTOSTRADE”, con sede in Milano (MI), | ||
Piazza Quattro Novembre n.7, capitale sociale euro | ||
200.000,00 (duecentomila virgola zero zero), interamente | ||
versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di | ||
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza | ||
Lodi 01347360669, R.E.A. numero MI-2582192, nella quale, in | ||
base alle risultanze del Registro delle Imprese, detiene la | ||
quota di nominali euro 110.000,00 (centodiecimila virgola | ||
zero zero) pari al 55% (cinquantacinque per cento) del | ||
capitale sociale; | ||
– LUCCINI Alex è socio della società “SOTECO S.R.L.”, con | ||
sede in Roma (RM), Via dei Monti Parioli n.46, capitale | ||
sociale euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), | ||
interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero | ||
di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 02607330988, | ||
R.E.A. numero RM-1623878, nella quale, in base alle | ||
risultanze del Registro delle Imprese, detiene la quota di | ||
nominali euro 56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero) | ||
pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale; | ||
– SYVTSOVA Maryna è socio della società “TLS S.R.L.”, con | ||
sede in Latina (LT), Via Ufente n.20, capitale sociale euro | ||
100.000,00 (centomila virgola zero zero), interamente | ||
versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di | ||
iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina | ||
02647090592, R.E.A. numero LT-188159, nella quale, in base | ||
alle risultanze del Registro delle Imprese, detiene la quota | ||
di nominali euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) | ||
pari al 70% (settanta per cento) del capitale sociale; | ||
– LUCCINI Paolo, LUCCINI Alex e SYVTSOVA Maryna sono venuti | ||
nella determinazione di costituire una società a | ||
responsabilità limitata nella quale intendono conferire | ||
ciascuno la propria quota di partecipazione detenuta nelle | ||
suddette società. | ||
Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale | ||
del presente atto, si conviene e stipula quanto segue. | ||
CONSENSO | ||
E’ costituita da LUCCINI Paolo, LUCCINI Alex e SYVTSOVA | ||
Maryna una società a responsabilità limitata sotto la | ||
denominazione sociale “REWAY GROUP S.R.L.”. | ||
SEDE | ||
La sede della società è fissata in Milano (MI). | ||
Ai soli fini dell’art. 111 ter disp. att. cod. civ., le | ||
parti dichiarano che l’indirizzo ove è posta la sede della | ||
società è in Piazza Velasca n.8. | ||
DURATA | ||
La società avrà durata compresa tra il giorno della sua | ||
legale costituzione e il giorno trentuno dicembre | ||
duemilacinquanta, e può essere prorogata o anticipatamente | ||
sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. | ||
ORGANO AMMINISTRATIVO | ||
Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà | ||
gestita e amministrata da un Consiglio di amministrazione, | ||
composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica a tempo | ||
indeterminato, nelle persone di: | ||
* LUCCINI Paolo, come sopra costituito, con funzioni di | ||
Presidente, il quale, presente, accetta dichiarando che a | ||
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o | ||
decadenza previste dalla legge; | ||
* LUCCINI Alex, come sopra costituito, con funzioni di | ||
Consigliere, il quale, presente, accetta dichiarando che a | ||
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o | ||
decadenza previste dalla legge; | ||
* SYVTSOVA Maryna, come sopra costituita, con funzioni di | ||
Consigliere, la quale, presente, accetta dichiarando che a | ||
proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o | ||
decadenza previste dalla legge. | ||
ORGANO DI CONTROLLO | ||
Viene nominato un organo di controllo monocratico, di | ||
seguito denominato "Sindaco unico", nella persona di: | ||
* ALBANESE Alessio, nato a Genova (GE) il giorno 13 gennaio | ||
1985, domiciliato in Genova (GE), Via XX Settembre n.33/7, | ||
codice fiscale dichiarato LBN LSS 85A13 D969U, iscritto al | ||
Registro dei revisori legali, giusta d.m. Economia e Finanze | ||
in data 10 giugno 2014, pubblicato in G.U.R.I. n.49 del 24 | ||
giugno 2014, il quale ha preventivamente accettato la | ||
nomina, dichiarando che a proprio carico non sussistono | ||
cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. | ||
Il Sindaco unico dura in carica per tre esercizi, con | ||
scadenza alla data dell’assemblea convocata per | ||
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio | ||
della carica. | ||
Al Sindaco unico sono attribuiti sia il controllo sulla | ||
gestione e sull’amministrazione della società di cui | ||
all’art. 2403, comma 1, cod. civ., che la revisione legale | ||
dei conti. | ||
Il compenso del Sindaco unico verrà stabilito con successiva | ||
decisione dei soci, ad avvenuta iscrizione della società nel | ||
competente Registro delle Imprese. | ||
CAPITALE SOCIALE | ||
Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 | ||
(cinquantamila virgola zero zero) e viene sottoscritto dai | ||
soci nelle seguenti proporzioni: | ||
– LUCCINI Paolo per nominali euro 35.500,00 | ||
(trentacinquemilacinquecento virgola zero zero) pari al 71% | ||
(settantuno per cento) del capitale sociale; | ||
– LUCCINI Alex per nominali euro 12.500,00 | ||
(dodicimilacinquecento virgola zero zero) pari al 25% | ||
(venticinque per cento) del capitale sociale; | ||
– SYVTSOVA Maryna per nominali euro 2.000,00 (duemila | ||
virgola zero zero) pari al 4% (quattro per cento) del | ||
capitale sociale; | ||
tutti i relativi conferimenti sono effettuati in natura e | ||
integralmente liberati, secondo quanto infra pattuito. | ||
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO | ||
DELLA SOCIETA' E OGGETTO SOCIALE | ||
Le norme relative al funzionamento della società sono | ||
stabilite nello statuto sociale, che viene approvato dai | ||
soci nel testo che si riporta in calce al presente atto. | ||
La società ha per oggetto le seguenti attività: | ||
– l’assunzione di partecipazioni, non nei confronti del | ||
pubblico, in altre società o imprese di qualunque tipo e con | ||
qualsiasi oggetto, italiane e straniere; | ||
– la pianificazione, l’organizzazione ed il controllo | ||
strategico ed operativo delle imprese nelle quali partecipa; | ||
– la prestazione di servizi finanziari, commerciali, | ||
mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici | ||
a favore delle imprese partecipate. | ||
Al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale e non | ||
nei confronti del pubblico, la Società può compiere, | ||
inoltre, le operazioni industriali, commerciali, | ||
finanziarie, mobiliari e immobiliari che sono ritenute | ||
necessarie o utili. A tale fine, la Società può concedere | ||
occasionalmente finanziamenti a favore delle imprese | ||
partecipate, nonché rilasciare, sempre occasionalmente, | ||
garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o | ||
di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di | ||
cui all'art. 107 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. | ||
Sono esclusi dall'attività sociale: | ||
°il rilascio di garanzie a terzi; | ||
°la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’acquisto e la | ||
vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari | ||
disciplinati dal D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; | ||
°l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di | ||
assunzione di partecipazioni, di concessioni di | ||
finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di | ||
servizi a pagamento e di intermediazione in cambi e di ogni | ||
altra attività di cui all’art. 106 D.lgs. 1° settembre 1993 | ||
n. 385; | ||
°le attività riservate alle società di intermediazione | ||
mobiliare di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle | ||
di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39; | ||
°le attività professionali protette di cui alla legge 23 | ||
novembre 1939, n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e | ||
sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge | ||
sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti | ||
non posseduti dalla società. | ||
PRIMO ESERCIZIO | ||
Il primo esercizio sociale si chiuderà il giorno 31 dicembre | ||
2021. | ||
LIBERAZIONE DEI CONFERIMENTI IN NATURA | ||
Le parti comparenti dichiarano che: | ||
=1= la quota di capitale sociale sottoscritta da LUCCINI | ||
Paolo, pari a nominali euro 35.500,00 | ||
(trentacinquemilacinquecento virgola zero zero) pari al 71% | ||
(settantuno per cento) del capitale sociale della società | ||
qui costituita, è liberata mediante il conferimento da parte | ||
di quest’ultimo della propria sopra citata quota di | ||
partecipazione nella società “M.G.A. S.R.L. – MANUTENZIONI | ||
GENERALI AUTOSTRADE”, corrispondente al 55% (cinquantacinque | ||
per cento) del capitale sociale di tale società pari a | ||
nominali euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero). | ||
A tale conferimento le parti attribuiscono il valore | ||
contabile di euro 107.000,00 (centosettemila virgola zero | ||
zero), non superiore a quello risultante dalla relazione di | ||
stima redatta, ai sensi dell’art. 2465, comma 1, cod. civ., | ||
dal dott. Mauro Zavani, iscritto all’Ordine dei Dottori | ||
commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di | ||
Massa Carrara al n.54 elenco speciale, nonché al Registro | ||
dei revisori legali al n.62050, asseverata con giuramento | ||
dinanzi a me notaio, giusta verbale in data odierna n.15042 | ||
di rep., che si allega al presente atto Sub “A”. | ||
Le parti comparenti dichiarano che l’importo di euro | ||
71.500,00 (settantunomilacinquecento virgola zero zero), | ||
quale differenza fra il valore della quota conferita e | ||
l’importo imputato a capitale sociale, verrà accantonato a | ||
un fondo sovrapprezzo quote. | ||
=2= la quota di capitale sociale sottoscritta da LUCCINI | ||
Alex, pari a nominali euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento | ||
virgola zero zero) pari al 25% (venticinque per cento) del | ||
capitale sociale della società qui costituita, è liberata | ||
mediante il conferimento da parte di quest’ultimo della | ||
propria sopra citata quota di partecipazione nella società | ||
“SOTECO S.R.L.”, corrispondente all’80% (ottanta per cento) | ||
del capitale sociale di tale società, pari a nominali euro | ||
56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero). | ||
A tale conferimento le parti attribuiscono il valore | ||
contabile di euro 70.500,00 (settantamilacinquecento virgola | ||
zero zero), non superiore a quello risultante dalla | ||
relazione di stima redatta, ai sensi dell’art. 2465, comma | ||
1, cod. civ., dal suddetto dott. Mauro Zavani, asseverata | ||
con giuramento dinanzi a me notaio, giusta verbale in data | ||
odierna n. 15043 di rep., che si allega al presente atto Sub | ||
“B”. | ||
Le parti comparenti dichiarano che l’importo di euro | ||
58.000,00 (cinquantottomila virgola zero zero), quale | ||
differenza fra il valore della quota conferita e l’importo | ||
imputato a capitale sociale, verrà accantonato a un fondo | ||
sovrapprezzo quote. | ||
=3= la quota di capitale sociale sottoscritta da SYVTSOVA | ||
Maryna, pari a nominali euro 2.000,00 (duemila virgola zero | ||
zero) pari al 4% (quattro per cento) del capitale sociale | ||
della società qui costituita, è liberata mediante il | ||
conferimento da parte di quest’ultima della sopra citata | ||
propria quota di partecipazione nella società “TLS S.R.L.”, | ||
corrispondente al 70% (settanta per cento) del capitale | ||
sociale di tale società, pari a nominali euro 70.000,00 | ||
(settantamila virgola zero zero). | ||
A tale conferimento le parti attribuiscono il valore | ||
contabile di euro 160.381,00 | ||
(centosessantamilatrecentottantuno virgola zero zero), non | ||
superiore a quello risultante dalla relazione di stima | ||
redatta, ai sensi dell’art. 2465, comma 1, cod. civ., dal | ||
suddetto dott. Mauro Zavani, asseverata con giuramento | ||
dinanzi a me notaio, giusta verbale in data odierna n.15044 | ||
di rep., che si allega al presente atto Sub “C”. | ||
Le parti comparenti dichiarano che l’importo di euro | ||
158.381,00 (centocinquantottomilatrecentottantuno virgola | ||
zero zero), quale differenza fra il valore della quota | ||
conferita e l’importo imputato a capitale sociale, verrà | ||
accantonato a un fondo sovrapprezzo quote. | ||
Diritti accessori | ||
Le parti conferenti dichiarano che eventuali diritti | ||
nascenti da operazioni di versamenti in conto capitale o ad | ||
altro titolo, oppure finanziamenti da esse effettuati in | ||
favore delle dette società, si intendono automaticamente | ||
trasferiti pro quota in capo alla società conferitaria per | ||
effetto della stipulazione del presente atto. | ||
Diritti particolari riconosciuti ai soci conferenti | ||
Ciascuna parte conferente dichiara che, secondo lo statuto | ||
delle rispettive società, non le spetta alcun diritto | ||
particolare, né patrimoniale, né amministrativo. | ||
Garanzie | ||
Ciascuna parte conferente garantisce che la partecipazione | ||
conferita le appartiene in titolarità esclusiva ed è | ||
interamente liberata e che la stessa è libera da pegno e non | ||
è colpita da sequestri, pignoramenti o vincoli che ne | ||
limitino il godimento e la disponibilità. | ||
Effetti | ||
Tutti gli effetti dei conferimenti decorrono dalla data di | ||
iscrizione presso il registro imprese della costituenda | ||
società. | ||
Diritto di prelazione | ||
Le parti conferenti dichiarano che gli altri soci delle | ||
società hanno rinunciato ad ogni eventuale diritto di | ||
prelazione ai medesimi spettanti sulle quote oggetto di | ||
conferimento con dichiarazioni che resteranno agli atti | ||
della società. | ||
DICHIARAZIONI FISCALI | ||
Le parti dichiarano che i conferimenti di cui al presente | ||
atto sono effettuati in regime di c.d. “realizzo | ||
controllato” ai sensi dell’art. 177, co.2, del Tuir (D.P.R. | ||
n.917/1986), consentendo alla società conferitaria | ||
l’acquisizione di una partecipazione di controllo nelle | ||
società MGA, SOTECO e TLS. | ||
Le parti dichiarano che, in relazione al presente atto, sono | ||
dovuti: | ||
– l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200 | ||
(duecento); | ||
– l’imposta di bollo nella misura di euro 156 | ||
(centocinquantasei), ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis 1, n. | ||
1), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972; | ||
– i diritti di segreteria per il Registro delle Imprese | ||
nella misura di euro 555 (cinquecentocinquantacinque), ai | ||
sensi del n. 1.2, Tabella A, allegata al decreto | ||
dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012; | ||
– il diritto annuale alla Camera di Commercio nella misura | ||
di euro 120 (centoventi), ai sensi del combinato disposto | ||
dell’art. 18, comma 4, l. n. 580 del 1993 e del d.m. | ||
Sviluppo economico 12 marzo 2020. | ||
PRIVACY | ||
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla | ||
protezione dei dati), le parti comparenti, ricevuta la | ||
debita informativa su finalità, conservazione, tempi, | ||
diritti dell’interessato, destinatari e destinazioni, in | ||
virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi | ||
al loro utilizzo, nella consapevolezza dell’importanza del | ||
servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico | ||
ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali | ||
sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso | ||
a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile | ||
avente validità non limitata nel tempo. | ||
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO | ||
I comparenti, ciascuno per quanto di propria spettanza e | ||
sotto la rispettiva personale responsabilità, consapevoli | ||
della rilevanza penale del loro comportamento ai sensi | ||
dell’art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007, dichiarano: | ||
– di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri | ||
dati forniti in occasione dell’istruttoria e della stipula | ||
del presente atto saranno impiegati dal notaio rogante ai | ||
fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs.; | ||
- che tali informazioni e dati sono aggiornati. | ||
SPESE | ||
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente | ||
atto, ammontanti approssimativamente a euro 5.000,00 | ||
(cinquemila virgola zero zero), sono a carico della società | ||
conferitaria. | ||
STATUTO SOCIALE | ||
TITOLO I | ||
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA | ||
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE | ||
E’ costituita una società a responsabilità limitata sotto la | ||
denominazione sociale “REWAY GROUP S.R.L.”. | ||
ARTICOLO 2) SEDE | ||
La società ha sede legale in Milano (MI), all’indirizzo | ||
risultante dal Registro delle Imprese. | ||
La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e | ||
depositi. | ||
ARTICOLO 3) OGGETTO | ||
La società ha per oggetto le seguenti attività: | ||
– l’assunzione di partecipazioni, non nei confronti del | ||
pubblico, in altre società o imprese di qualunque tipo e con | ||
qualsiasi oggetto, italiane e straniere; | ||
– la pianificazione, l’organizzazione ed il controllo | ||
strategico ed operativo delle imprese nelle quali partecipa; | ||
– la prestazione di servizi finanziari, commerciali, | ||
mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici | ||
a favore delle imprese partecipate. | ||
Al solo fine del conseguimento dell’oggetto sociale e non | ||
nei confronti del pubblico, la Società può compiere, | ||
inoltre, le operazioni industriali, commerciali, | ||
finanziarie, mobiliari e immobiliari che sono ritenute | ||
necessarie o utili. A tale fine, la Società può concedere | ||
occasionalmente finanziamenti a favore delle imprese | ||
partecipate, nonché rilasciare, sempre occasionalmente, | ||
garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o | ||
di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di | ||
cui all'art. 107 D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385. | ||
Sono esclusi dall'attività sociale: | ||
°il rilascio di garanzie a terzi; | ||
°la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’acquisto e la | ||
vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari | ||
disciplinati dal D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; | ||
°l’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di | ||
assunzione di partecipazioni, di concessioni di | ||
finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di | ||
servizi a pagamento e di intermediazione in cambi e di ogni | ||
altra attività di cui all’art. 106 D.lgs. 1° settembre 1993 | ||
n. 385; | ||
°le attività riservate alle società di intermediazione | ||
mobiliare di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle | ||
di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39; | ||
°le attività professionali protette di cui alla legge 23 | ||
novembre 1939, n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e | ||
sostituzioni e, comunque, tutte le attività che per legge | ||
sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti | ||
non posseduti dalla società. | ||
ARTICOLO 4) DURATA | ||
La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno | ||
dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o | ||
anticipatamente sciolta con deliberazione dell’assemblea dei | ||
soci. | ||
In caso di proroga, ciascun socio può recedere dalla | ||
società, con le modalità di cui infra. | ||
TITOLO II | ||
CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO | ||
ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE | ||
Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 | ||
(cinquantamila virgola zero zero). | ||
La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante | ||
nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a | ||
capitale. | ||
In sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono | ||
essere conferiti in società tutti gli elementi dell’attivo | ||
suscettibili di valutazione economica, compresa la | ||
prestazione d'opera o di servizi a favore della società. | ||
Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in | ||
natura o di crediti devono essere integralmente liberate al | ||
momento della sottoscrizione. | ||
In caso di conferimento di opera o di servizi, è necessaria | ||
la prestazione di una polizza di assicurazione o di una | ||
fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per | ||
l’intero valore a essi assegnato, gli obblighi assunti dal | ||
socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di | ||
servizi; in tal caso il socio può sostituire la polizza o la | ||
fideiussione con il versamento, a titolo di cauzione, del | ||
corrispondente importo in denaro presso la società | ||
A eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 2482 ter cod. | ||
civ., l’aumento di capitale può essere attuato anche | ||
mediante esclusione o limitazione del diritto di | ||
sottoscrizione spettante ai soci, a fronte di conferimenti | ||
sia in natura che in denaro; in tal caso spetta ai soci che | ||
non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a | ||
norma dell'art. 2473 cod. civ.. | ||
La delibera di aumento di capitale sociale a pagamento può | ||
anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte | ||
di aumento non sottoscritta da uno o più soci sia | ||
sottoscritta dagli altri soci o da terzi. | ||
In tal caso, i soci, che in sede di esercizio del diritto di | ||
sottoscrizione ne abbiano fatto contestuale richiesta, hanno | ||
diritto di prelazione nell’acquisto delle quote rimaste | ||
inoptate. | ||
Ai sensi dell’art. 2468, comma 2, cod. civ., le | ||
partecipazioni dei soci al capitale sociale possono essere | ||
sono determinate in misura non proporzionale al | ||
conferimento, salvo il disposto dell’art. 2464, comma 1, | ||
cod. civ.. | ||
In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che | ||
incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere | ||
omesso il deposito presso la sede sociale della | ||
documentazione prevista dall’art. 2482 bis, comma 2, cod. | ||
civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata. | ||
L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari | ||
o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di | ||
crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, | ||
nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro | ||
delle Imprese, non dovrà essere autorizzato con decisione | ||
dei soci, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, cod. civ.. | ||
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, d.l. 179 del 2012, | ||
convertito dalla l. n. 221 del 2012, e nel rispetto delle | ||
condizioni e dei limiti di cui all’art. 2357, commi 1 e 2, | ||
cod. civ., da ritenersi applicabili analogicamente, la | ||
società può acquistare quote proprie. | ||
L’organo amministrativo deve richiedere la preventiva | ||
autorizzazione dell’assemblea per l’acquisto e la cessione | ||
di quote proprie, che dovrà avvenire nel rispetto delle | ||
modalità ivi previste, ai sensi rispettivamente dell’art. | ||
2357, comma 2, e dell’art. 2357 ter, comma 1, cod. civ., da | ||
ritenersi applicabili analogicamente alle s.r.l. | ||
qualificabili come PMI. | ||
ARTICOLO 6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI | ||
La società può acquisire dai soci, previo consenso | ||
individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a | ||
fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare | ||
con i soci, sulla base di trattative personalizzate, | ||
finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono | ||
infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto | ||
scritto. | ||
Ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., il rimborso dei | ||
finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in | ||
un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio | ||
dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in | ||
una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe | ||
stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto | ||
alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto | ||
nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della | ||
società, deve essere restituito. | ||
Al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 2467 cod. civ., | ||
la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei | ||
soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori | ||
sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo. | ||
La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro | ||
titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle | ||
leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del | ||
risparmio presso soci. | ||
In assenza di una diversa volontà espressamente manifestata | ||
dalle parti attraverso un documento scritto o nella causale | ||
di un bonifico bancario, tali versamenti si intendono in | ||
conto capitale, ovvero a titolo di apporto di capitale di | ||
rischio, senza alcun diritto di rimborso da parte del socio, | ||
né alcun obbligo della società di aumentare successivamente | ||
il proprio capitale sociale, e dovranno essere iscritti in | ||
bilancio tra la riserve, a vantaggio, ove non consti una | ||
diversa volontà, di tutti i soci. | ||
La presunzione che si tratti di versamento in conto capitale | ||
può essere superata laddove consti, attraverso un documento | ||
scritto o nella causale di un bonifico bancario, la volontà | ||
delle parti di condizionare gli effetti definitivi del | ||
versamento eseguito a una successiva deliberazione della | ||
società di aumentare il proprio capitale sociale entro una | ||
data prestabilita e al conseguente perfezionamento, tra la | ||
società e il socio che ha eseguito il versamento, di un | ||
idoneo contratto di sottoscrizione. | ||
Ricorrendo i presupposti di cui al precedente comma, il | ||
versamento, nell’attesa che si perfezioni il contratto di | ||
sottoscrizione, si intende eseguito a favore della società a | ||
titolo di deposito irregolare e, fino al momento della | ||
sottoscrizione, dovrà essere iscritto in bilancio tra i | ||
debiti; la mancata adozione della deliberazione di aumento | ||
del capitale sociale entro il termine indicato in sede di | ||
esecuzione del versamento comporta in ogni caso l’immediata | ||
esigibilità del credito del socio alla restituzione | ||
dell'intera somma versata. | ||
ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO | ||
Nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, la | ||
società può emettere i titoli di debito di cui all’art. 2483 | ||
cod. civ.. | ||
La decisione sull’emissione di titoli di debito dovrà essere | ||
adottata dagli amministratori a all’unanimità, ovvero | ||
dall'amministratore unico. | ||
La decisione di emissione dei titoli prevede gli investitori | ||
professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, | ||
le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è | ||
iscritta a cura degli amministratori presso il Registro | ||
delle Imprese. | ||
Tale decisione può altresì prevedere che, con il consenso | ||
della maggioranza dei possessori dei titoli, calcolata sulla | ||
base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base di | ||
altro criterio stabilito nella decisione di emissione, la | ||
società possa modificare tali condizioni e modalità. | ||
TITOLO III | ||
PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI | ||
ARTICOLO 8) PARTECIPAZIONI SOCIALI | ||
Le partecipazioni sociali sono divisibili. | ||
In ogni caso, nell’ipotesi di comproprietà di una | ||
partecipazione, i diritti devono essere esercitati da un | ||
rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste | ||
dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ.. | ||
In nessun caso la società può acquistare o accettare in | ||
garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o | ||
fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro | ||
sottoscrizione. | ||
In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, | ||
si applica l'art. 2352 cod. civ.. | ||
In mancanza di offerte per l’acquisto da parte degli altri | ||
soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere | ||
venduta all'incanto. | ||
Si precisa che, al verificarsi dell’ipotesi prevista | ||
dall’art. 2466 cod. civ., la vendita coattiva avrà a oggetto | ||
la porzione della partecipazione del socio moroso | ||
proporzionale ai versamenti non ancora eseguiti. | ||
ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA | ||
VIVI | ||
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra | ||
vivi, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono. | ||
In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra | ||
vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. | ||
Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi | ||
titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà | ||
darne comunicazione a tutti agli altri soci presso il loro | ||
domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun | ||
amministratore presso la sede della società, mediante | ||
lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica | ||
certificata, inviata all’indirizzo di ciascuno di essi; la | ||
comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e | ||
le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, | ||
il prezzo e le modalità di pagamento. | ||
I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono | ||
esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della | ||
partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo | ||
pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio | ||
della prelazione con lettera raccomandata A.R., ovvero | ||
mediante posta elettronica certificata, spedita non oltre | ||
giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell’offerta di | ||
prelazione. | ||
La comunicazione dell’intenzione di trasferire la | ||
partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a | ||
proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 cod. civ.. | ||
Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in | ||
cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza | ||
della accettazione dell’altra parte. Da tale momento, il | ||
socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la | ||
ripetizione del trasferimento in forma idonea all’iscrizione | ||
nel competente Registro delle Imprese, con contestuale | ||
pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di | ||
prelazione. | ||
Qualora il corrispettivo dell’alienazione sia di natura | ||
infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione | ||
versando la somma di denaro corrispondente al valore del | ||
corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare | ||
avrà indicato nella comunicazione di cui sopra. | ||
Ai fini del presente articolo, per “trasferimento” si | ||
intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia | ||
accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro | ||
titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in | ||
società o altro ente, la dazione in pagamento e la | ||
donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non | ||
preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso | ||
dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando | ||
all’offerente la somma determinata, in mancanza di | ||
accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia | ||
della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, | ||
dall'arbitratore in seguito meglio specificato. | ||
Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione | ||
di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore | ||
effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario | ||
della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al | ||
tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta | ||
da comunicare altresì nel termine sopra fissato per | ||
l’esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina | ||
di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di | ||
cessione. | ||
Nell’effettuare la propria determinazione, l’arbitratore | ||
dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della | ||
società, della sua redditività, del valore dei beni | ||
materiali e immateriali da essa posseduti, della sua | ||
posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni | ||
offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra | ||
circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in | ||
considerazione ai fini della determinazione del valore di | ||
partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un | ||
eventuale “premio di maggioranza” per il caso di | ||
trasferimento del pacchetto di controllo della società; | ||
qualora il prezzo stabilito dall’arbitratore risultasse | ||
superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il | ||
trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione | ||
avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale | ||
acquirente; qualora il prezzo stabilito dall’arbitratore | ||
risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci) per cento | ||
al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il | ||
trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione | ||
avverrà al prezzo determinato dall’arbitratore; qualora il | ||
prezzo stabilito dall’arbitratore risultasse inferiore di | ||
oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal | ||
potenziale acquirente, il socio che intende procedere al | ||
trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua | ||
intenzione dandone notizia agli amministratori a mezzo | ||
lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica | ||
certificata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i | ||
soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di | ||
giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata | ||
determinazione dell’arbitratore. Ove il socio offerente si | ||
avvalga di tale facoltà, sia l’offerta che la comunicazione | ||
di esercizio della prelazione si intenderanno prive di | ||
effetto. Ove l’offerente non si avvalga di tale facoltà, il | ||
trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione | ||
avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore. | ||
I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci | ||
nei confronti della società e possono essere iscritti | ||
presso il competente Registro delle Imprese soltanto se | ||
risulta osservato il procedimento descritto nel presente | ||
articolo. | ||
Salvo quanto infra previsto, la clausola statutaria che | ||
limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può | ||
essere introdotta o rimossa con le maggioranze previste per | ||
le modifiche statutarie. | ||
ARTICOLO 10) CLAUSOLE DI COVENDITA E DI TRASCINAMENTO (TAG | ||
ALONG, DRAG ALONG E BRING ALONG) | ||
L’introduzione o la rimozione della clausola statutaria che | ||
preveda, nel caso in cui uno dei soci intenda alienare le | ||
proprie partecipazioni, che gli altri soci hanno il diritto | ||
di pretendere di alienare le proprie partecipazioni alle | ||
medesime condizioni (c.d. tag along), può avvenire con le | ||
maggioranze previste dal presente statuto per le modifiche | ||
statutarie, salvo, in ogni caso, il diritto di recesso ai | ||
sensi dell'art. 2473 cod. civ.. | ||
L’introduzione o la rimozione della clausola statutaria che | ||
preveda, nel caso in cui uno dei soci intenda alienare le | ||
proprie partecipazioni, che gli altri soci possano essere | ||
obbligati ad alienare le proprie partecipazioni (c.d. drag | ||
along o bring along), può avvenire solo laddove consti il | ||
consenso di tutti i soci. | ||
ARTICOLO 11) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER CAUSA DI | ||
MORTE | ||
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di | ||
morte, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono. | ||
In caso di continuazione della società con più eredi del | ||
socio defunto, gli stessi dovranno nominare un | ||
rappresentante comune secondo le modalità previste dagli | ||
artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla | ||
divisione della partecipazione sociale. | ||
La clausola statutaria che limita o impedisce il | ||
trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o | ||
rimossa solo laddove consti il consenso di tutti i soci. | ||
ARTICOLO 12) DIRITTI DEI SOCI | ||
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale | ||
alla partecipazione da ciascuno posseduta. | ||
Non vi sono particolari diritti particolari attribuiti a | ||
singoli soci. | ||
ARTICOLO 13) RECESSO DEL SOCIO | ||
Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro | ||
partecipazioni, i soci che non hanno concorso | ||
all'approvazione delle decisioni riguardanti: | ||
a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; | ||
b) la fusione o la scissione; | ||
c) la revoca dello stato di liquidazione; | ||
d) il trasferimento della sede sociale all'estero; | ||
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal | ||
presente statuto sociale; | ||
f) il compimento di operazioni che comportano una | ||
sostanziale modificazione dell’oggetto della società, ovvero | ||
una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci | ||
ai sensi dell'art. 2468, comma 4, cod. civ.. | ||
Il diritto di recesso spetta, altresì, ai soci: | ||
a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione | ||
e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ., | ||
nelle ipotesi previste dall’art. 2497 quater cod. civ.; | ||
b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione | ||
della clausola compromissoria; | ||
c) negli altri casi stabiliti dalla legge. | ||
Il socio che intende recedere dalla società deve darne | ||
comunicazione all’organo amministrativo mediante lettera | ||
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), | ||
che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni | ||
dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione | ||
che legittima il recesso, con l’indicazione delle generalità | ||
del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti | ||
al procedimento. | ||
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una | ||
decisione, esso deve essere esercitato non oltre 30 (trenta) | ||
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale | ||
ipotesi, l’organo amministrativo è tenuto a comunicare ai | ||
soci i fatti che possono dare luogo all’esercizio del | ||
recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è | ||
venuto esso stesso a conoscenza. | ||
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la | ||
comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo. | ||
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è | ||
privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo | ||
legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della | ||
società. | ||
La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio | ||
receduto ai sensi di legge ed entro 180 (centottanta) giorni | ||
dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, ai | ||
sensi dell'art. 2473, comma 4, cod. civ.. | ||
Ricevuta la dichiarazione di recesso, l’organo | ||
amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri | ||
soci fissando un termine, non superiore a 15 (quindici) | ||
giorni, affinché essi possano manifestare la propria | ||
disponibilità, mediante lettera raccomandata A.R. o posta | ||
elettronica certificata (P.E.C.), spedita alla società, ad | ||
acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di | ||
legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente | ||
un terzo acquirente. | ||
ARTICOLO 14) ESCLUSIONE DEL SOCIO | ||
Il socio può essere escluso dalla società: | ||
a) qualora ponga in essere gravi inadempienze delle | ||
obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto | ||
sociale; | ||
b) qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato, sia | ||
assoggetto ad amministrazione di sostegno, o sia condannato | ||
a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai | ||
pubblici uffici; | ||
c) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena | ||
detentiva non inferiore a tre anni; | ||
d) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra | ||
procedura concorsuale; | ||
e) nell’ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi | ||
un’attività concorrente con quella della società, salvo il | ||
consenso scritto degli altri soci; | ||
f) qualora scompaia, ai sensi dell’art. 48 cod. civ., o sia | ||
dichiarato assente, ai sensi dell'art. 49 cod. civ.; | ||
g) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi | ||
alcun diritto sociale a esso spettante, dovendosi il | ||
relativo termine computare secondo il calendario comune, | ||
comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei | ||
soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio; | ||
h) per sopravvenuta impossibilità di esecuzione del | ||
conferimento per causa non imputabile agli amministratori. | ||
L’esclusione deve essere decisa con decisione dei soci da | ||
adottarsi secondo le modalità e i quozienti infra previste | ||
nel presente statuto sociale, non computandosi il socio | ||
della cui esclusione si tratta. | ||
La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura | ||
dell'organo amministrativo, al socio escluso. | ||
L’esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla | ||
data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale | ||
termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi | ||
al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere | ||
l’esecuzione della decisione di esclusione. In caso di | ||
accoglimento dell’opposizione il socio è reintegrato nella | ||
società con effetto retroattivo. | ||
Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi | ||
di legge. | ||
In ogni caso, l’adozione della decisione di esclusione | ||
comporta decadenza del socio dall’eventuale carica di | ||
amministratore ricoperta fin dal momento in cui la decisione | ||
stessa diviene efficace. | ||
TITOLO IV | ||
DECISIONI DEI SOCI | ||
ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI | ||
I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente | ||
atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti | ||
che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano | ||
almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro | ||
approvazione. | ||
Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci: | ||
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; | ||
- la nomina degli amministratori; | ||
– la nomina, nei casi previsti dall’art. 2477 cod. civ., dei | ||
sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando | ||
previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione | ||
legale dei conti; | ||
- le modificazioni dell'atto costitutivo; | ||
– la decisione di compiere operazioni che comportano una | ||
sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato | ||
nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei | ||
diritti dei soci. | ||
Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel Registro | ||
delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di | ||
cui al presente articolo e il suo voto vale in misura | ||
proporzionale alla sua partecipazione. | ||
Le decisioni dei soci possono essere adottate: | ||
a) mediante deliberazione assembleare, con i quozienti infra | ||
specificati; | ||
b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli | ||
amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un | ||
terzo del capitale sociale, purché dal documento | ||
sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l’argomento | ||
oggetto della decisione e il consenso alla stessa; | ||
a tal fine, l’organo amministrativo dovrà inviare a ogni | ||
socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata | ||
A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma, | ||
fax o e-mail, contenente la proposta di decisione e l’invito | ||
a esprimere il proprio voto per iscritto, entro il termine | ||
di 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; | ||
la decisione si intende adottata qualora entro il termine di | ||
cui sopra consti il voto favorevole dei soci che | ||
rappresentino almeno il 51 (cinquantuno) per cento del | ||
capitale sociale; | ||
ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del | ||
socio è valutata come voto negativo; | ||
la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve | ||
essere conservata tra gli atti della società; | ||
c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i | ||
soci, purché dai documenti sottoscritti dai soci risulti con | ||
chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso | ||
alla stessa; | ||
a tal fine, l’organo amministrativo dovrà inviare a ogni | ||
socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata | ||
A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma, | ||
fax o e-mail, contenente l’oggetto della decisione e | ||
l’invito a esprimere il proprio consenso per iscritto, entro | ||
il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; | ||
la decisione si intende adottata qualora entro il termine di | ||
cui sopra consti il consenso scritto dei soci che | ||
rappresentino almeno il 51 (cinquantuno) per cento del | ||
capitale sociale; | ||
ai fini del calcolo delle maggioranze, l’astensione del | ||
socio è valutata come voto negativo; | ||
la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve | ||
essere conservata tra gli atti della società. | ||
In ogni caso, ai sensi dell’art. 2479, comma 4, cod. civ., | ||
devono essere adottate con deliberazione assembleare: | ||
* le decisioni riguardanti la modificazione dell’atto | ||
costitutivo; | ||
* le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che | ||
comportino una sostanziale variazione dell’oggetto sociale o | ||
dei diritti dei soci; | ||
* le decisioni previste dall’art. 2482 bis, comma 4, cod. | ||
civ.; | ||
* la decisione di scioglimento anticipato della società ex | ||
art. 2481, comma 1, cod. civ.; | ||
* la decisione di nomina dei liquidatori ex art. 2487 ter | ||
cod. civ.; | ||
* la decisione di revoca dello stato di liquidazione ex art. | ||
2487 cod. civ., | ||
oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un | ||
numero di soci che rappresentano almeno un terzo del | ||
capitale sociale. | ||
ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI | ||
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo con | ||
lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata | ||
(P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo | ||
idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento fatto | ||
pervenire ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima di | ||
quello fissato per l’assemblea stessa al domicilio, | ||
indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) o numero di fax | ||
risultante dal Registro delle Imprese; ove dall’avviso | ||
risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà | ||
validamente eseguita quando l’avviso stesso sia pervenuto a | ||
ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. | ||
In caso di inerzia dell’organo amministrativo, l’assemblea | ||
può essere convocata, con le medesime modalità sopra | ||
indicate, dai soci che rappresentano almeno un terzo del | ||
capitale sociale. | ||
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno | ||
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio | ||
sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la | ||
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o | ||
qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla | ||
struttura e all’oggetto della società da esplicitarsi | ||
dall’organo amministrativo nella relazione sulla gestione di | ||
cui all'art. 2428 cod. civ.. | ||
L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove | ||
ha sede la società, purché in Italia. | ||
L'avviso di convocazione deve indicare: | ||
– il luogo in cui si svolge l’assemblea, nonché i luoghi | ||
eventualmente a esso collegati per via telematica; | ||
– la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; | ||
– le materie all'ordine del giorno; | ||
– le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o | ||
dal presente statuto sociale in ordine allo svolgimento | ||
della stessa. | ||
Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data di | ||
seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui | ||
nell’adunanza precedente l’assemblea non risulti legalmente | ||
costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno | ||
fissato per la prima. | ||
Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono | ||
svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla data indicata | ||
nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. | ||
Anche in mancanza di formale convocazione, l’assemblea si | ||
reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa | ||
l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e | ||
sindaci, se nominati, sono presenti o informati della | ||
riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti | ||
si oppone alla trattazione dell'argomento. | ||
Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono | ||
presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita | ||
dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della | ||
società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti | ||
gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi | ||
alla trattazione degli stessi. | ||
ARTICOLO 17) QUOZIENTI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI | ||
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita | ||
con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la | ||
metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta | ||
del capitale sociale rappresentato in assemblea. | ||
In seconda convocazione l’assemblea delibera con il voto | ||
favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza | ||
del capitale sociale rappresentato in assemblea. | ||
Tuttavia, nelle ipotesi di modificazioni dell’atto | ||
costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale | ||
modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante | ||
modificazione dei diritti dei soci, l’assemblea delibera, | ||
sia in prima che in seconda convocazione, con il voto | ||
favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% | ||
(cinquantuno per cento) del capitale sociale. | ||
L’astensione del socio importa diminuzione del quoziente | ||
deliberativo dell'assemblea. | ||
ARTICOLO 18) RINVIO DELL’ASSEMBLEA | ||
I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del | ||
capitale sociale hanno il diritto di ottenere, prima della | ||
chiusura della discussione, il rinvio dell’assemblea a non | ||
oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere | ||
sufficientemente informati sugli argomenti all’ordine del | ||
giorno. Questo diritto può essere esercitato una sola volta | ||
per lo stesso oggetto. | ||
ARTICOLO 19) SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA | ||
L’assemblea è presieduta dall’amministratore unico, dal | ||
presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di | ||
sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, | ||
ovvero dal consigliere più anziano di età (nel caso di | ||
nomina del consiglio di amministrazione), o | ||
dall’amministratore più anziano di età (nel caso di nomina | ||
di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). | ||
In caso di assenza o di impedimento di questi, l’assemblea è | ||
presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. | ||
L’assemblea nomina un segretario anche non socio e, | ||
occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. | ||
Non occorre l’assistenza del segretario nel caso in cui il | ||
verbale sia redatto da un notaio. | ||
Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolare | ||
costituzione della stessa, accertare l’identità e la | ||
legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento | ||
dell’assemblea e accertare e proclamare i risultati delle | ||
votazioni. | ||
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, | ||
l’ordine degli interventi, le modalità di trattazione | ||
dell’ordine del giorno, il presidente ha il potere di | ||
proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto | ||
sociale, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali | ||
procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto | ||
favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del | ||
capitale sociale rappresentato in assemblea. | ||
Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo, | ||
nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli | ||
obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere | ||
sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. | ||
Il verbale deve indicare: | ||
a) la data dell'assemblea; | ||
b) l’identità dei partecipanti e il capitale sociale da | ||
ciascuno rappresentato, anche mediante allegato; | ||
c) le modalità e i risultati delle votazioni; | ||
d) l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano | ||
votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante | ||
allegato; | ||
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle | ||
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. | ||
L’assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti | ||
coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi | ||
conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il | ||
proprio convincimento ed esprimere liberamente e | ||
tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento | ||
dell’assemblea non possono contrastare con le esigenze di | ||
una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. | ||
L’avviso di convocazione può consentire che l’assemblea si | ||
svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più | ||
luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purchè | ||
siano garantiti l’identificazione dei partecipanti da parte | ||
del presidente e la possibilità di intervenire in tempo | ||
reale alla discussione e di visionare e inviare documenti. | ||
L’assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si | ||
trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle | ||
suddette modalità nel verbale. | ||
Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, | ||
anche elettronica. | ||
L’avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali | ||
chiedere la scheda di voto e l’indirizzo al quale | ||
trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la | ||
scheda deve pervenire al destinatario. | ||
Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato | ||
direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in | ||
assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione | ||
scritta portata a conoscenza della società almeno 24 | ||
(ventiquattro) ore prima dell’assemblea. | ||
Il voto validamente espresso vale anche per le successive | ||
convocazioni. | ||
Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di | ||
sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della | ||
regolare costituzione dell'assemblea. | ||
Le schede regolarmente pervenute sono custodite dall’organo | ||
amministrativo sino all’inizio dei lavori assembleari e | ||
vengono consegnate al presidente dell’assemblea per la | ||
verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali | ||
formalità deve darsi atto nel verbale. | ||
ARTICOLO 20) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA | ||
Ai sensi dell’art. 2479 bis, comma 2, cod. civ., il socio | ||
può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti | ||
sono conservati dalla società. | ||
TITOLO V | ||
GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO | ||
ARTICOLO 21) GESTIONE DELLA SOCIETA’ | ||
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2475, comma 1, | ||
primo periodo, cod. civ. e dell’art. 2086, comma 2, cod. | ||
civ., la gestione della società – cioè l’istituzione e la | ||
successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo | ||
e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni | ||
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva | ||
della crisi dell’impresa e della perdita della continuità | ||
aziendale - spetta esclusivamente all'organo amministrativo. | ||
A tal fine, l’organo amministrativo dovrà dotare la società | ||
di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che | ||
permetta: | ||
– la completa, tempestiva e attendibile rilevazione | ||
contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione; | ||
– la produzione di informazioni valide e utili per le scelte | ||
di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio | ||
aziendale; | ||
– la produzione di dati attendibili per la formazione del | ||
bilancio d'esercizio; | ||
– la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della | ||
continuità aziendale. | ||
Sull’organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di | ||
attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno | ||
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento | ||
della crisi e il recupero della continuità aziendale. | ||
Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è | ||
consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non | ||
vincolanti. | ||
Restano salve le competenze dell’organo di controllo, ove | ||
nominato. | ||
ARTICOLO 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ | ||
L’organo amministrativo è investito di tutti i poteri di | ||
amministrazione ordinaria e straordinaria della società. | ||
ARTICOLO 23) COMPOSIZIONE E NOMINA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO | ||
La società può essere gestita e amministrata, | ||
alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: | ||
a) da un amministratore unico; | ||
b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più | ||
membri, secondo il numero determinato dai soci al momento | ||
della nomina; | ||
c) da due o più amministratori con poteri congiunti o | ||
disgiunti, ai sensi dell'art. 2475, comma 3, cod. civ.. | ||
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza | ||
alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei | ||
poteri di amministrazione, si intende costituito un | ||
consiglio di amministrazione. | ||
Per organo amministrativo si intende l’amministratore unico, | ||
oppure il consiglio di amministrazione, oppure l’insieme di | ||
amministratori cui sia affidata congiuntamente o | ||
disgiuntamente la gestione e l'amministrazione. | ||
Gli amministratori possono essere anche non soci. | ||
Possono rivestire la carica di amministratore anche una o | ||
più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche. | ||
In tale caso, la persona giuridica o l’ente nominato | ||
amministratore dovrà designare, tramite deliberazione del | ||
proprio organo amministrativo, una persona fisica, | ||
appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà | ||
attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore. | ||
Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, | ||
se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, | ||
l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una | ||
pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai | ||
pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. | ||
Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, | ||
salvo diverso termine disposto all’atto della nomina e sono | ||
rieleggibili. | ||
Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea dei soci, | ||
in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo; | ||
nessun risarcimento sarà dovuto all’amministratore revocato | ||
senza giusta causa. | ||
L’amministratore che rinuncia all’ufficio deve darne | ||
comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o posta | ||
elettronica certificata (P.E.C.), spedita a ciascuno dei | ||
soci. | ||
La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la | ||
maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario, | ||
dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito | ||
all'accettazione dei nuovi amministratori. | ||
Se rimane in carica più della metà degli amministratori | ||
nominati dall’assemblea, gli altri provvedono a sostituirli | ||
con deliberazione approvata dai sindaci, se nominati. Gli | ||
amministratori così nominati restano in carica fino alla | ||
successiva assemblea, che potrà confermarli nell’ufficio o | ||
sostituirli. | ||
Se viene a mancare più della metà degli amministratori | ||
nominati dall’assemblea, non si dà luogo alla cooptazione e | ||
quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea per la | ||
sostituzione degli amministratori mancanti. Gli | ||
amministratori così nominati scadono insieme con quelli in | ||
carica all'atto della loro nomina. | ||
Se vengono a mancare tutti gli amministratori, quelli | ||
rimasti in carica hanno l’obbligo di convocare d’urgenza | ||
l’assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; | ||
nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria | ||
amministrazione. | ||
La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha | ||
effetto dal momento in cui l’organo amministrativo è | ||
ricostituito. | ||
La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi | ||
causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai | ||
sensi dell'art. 2475, comma 2, cod. civ.. | ||
Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci a | ||
responsabilità limitata in società concorrenti, né | ||
esercitare un’attività concorrente, per conto proprio o | ||
altrui, con quella della società, né essere amministratori o | ||
direttori generali in società concorrenti; il predetto | ||
divieto non vale per le partecipazioni possedute e le | ||
attività esercitate all’atto della nomina, che siano state | ||
previamente comunicate all’assemblea con dichiarazione | ||
conservata agli atti della società. | ||
ARTICOLO 24) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | ||
Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, | ||
nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra | ||
i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno | ||
o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto i soci. | ||
Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il | ||
consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, | ||
ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate | ||
informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno | ||
vengano fornite a tutti i consiglieri. | ||
Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori | ||
dei suoi membri. | ||
Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie | ||
attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi | ||
componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone | ||
i poteri. | ||
Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di | ||
impartire direttive e di avocare a sé le operazioni | ||
rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le | ||
deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio | ||
siano fornite informazioni relative alla gestione e | ||
all'amministrazione della società. | ||
Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, | ||
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle | ||
dimensioni dell’impresa e sono tenuti a riferire al | ||
consiglio di amministrazione e ai sindaci, se nominati, | ||
periodicamente con cadenza almeno trimestrale e, in ogni | ||
caso, ogni sei mesi, sull’andamento della gestione e la sua | ||
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior | ||
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, | ||
effettuate dalla società e dalle sue controllate. | ||
In ogni caso non possono essere attribuite agli organi | ||
delegati: la redazione del progetto di bilancio, dei | ||
progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di | ||
aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2481 cod. | ||
civ.. | ||
Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal | ||
comune dove ha sede la società, purchè in Italia, ogni | ||
qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se | ||
nominati, i sindaci o il revisore. | ||
La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della | ||
riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica | ||
certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi | ||
altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto | ||
ricevimento. | ||
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con | ||
lettera da spedire mediante fax o posta elettronica | ||
certificata, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni. | ||
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con | ||
la presenza della maggioranza degli amministratori in carica | ||
e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta | ||
dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più | ||
di due membri, in caso di parità, prevale il voto del | ||
presidente. | ||
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche | ||
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti | ||
i partecipanti possano essere identificati e sia consentito | ||
loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere | ||
o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo | ||
reale su tutti gli argomenti. | ||
Il voto non può essere dato per rappresentanza. | ||
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito | ||
qualora, anche in assenza di formale convocazione, | ||
intervenga la maggioranza degli amministratori e sindaci in | ||
carica, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a | ||
intervenire siano previamente informati della riunione. | ||
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, | ||
dal vice presidente, ovvero dall’amministratore più anziano | ||
per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla | ||
persona designata dalla maggioranza dei presenti. | ||
Salvo quanto previsto all’art. 2475, comma 5, cod. civ., le | ||
decisioni degli amministratori possono anche essere adottate | ||
mediante consultazione scritta o consenso espresso per | ||
iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o | ||
posta elettronica certificata entro il termine indicato | ||
nella richiesta, purchè dal documento sottoscritto dagli | ||
amministratori risultino con chiarezza l’argomento oggetto | ||
della decisione e il consenso alla stessa. | ||
In tal caso, la decisione è adottata con il voto favorevole | ||
della maggioranza assoluta dei consiglieri. | ||
ARTICOLO 25) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI | ||
Agli amministratori spettano, oltre al rimborso delle spese | ||
documentate, sostenute per l’espletamento dell’incarico, un | ||
compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina. | ||
Il compenso può consistere in tutto o in parte in una | ||
partecipazione agli utili della società. | ||
Il compenso degli amministratori investiti di particolari | ||
cariche è stabilito dal consiglio di amministrazione, | ||
sentito il parere dei sindaci, se nominati. | ||
L’assemblea può, tuttavia, determinare un importo | ||
complessivo per la remunerazione di tutti gli | ||
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari | ||
cariche. | ||
ARTICOLO 26) RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI | ||
Ai sensi dell’art. 2476 cod. civ., gli amministratori sono | ||
responsabili civilmente nei confronti della società, dei | ||
creditori sociali e dei soci o terzi. | ||
L’azione sociale di responsabilità può essere oggetto di | ||
rinuncia o transazione da parte della società, purché vi | ||
consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i | ||
due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano | ||
tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale | ||
sociale. | ||
ARTICOLO 27) RAPPRESENTANZA SOCIALE | ||
L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. | ||
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la | ||
rappresentanza della società spetta al presidente del | ||
consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o | ||
impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli | ||
amministratori delegati, nei limiti della delega. | ||
Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza | ||
della società spetta agli stessi congiuntamente o | ||
disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati | ||
attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. | ||
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, | ||
agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro | ||
conferiti nell'atto della nomina. | ||
ARTICOLO 28) ORGANO DI CONTROLLO | ||
Nei casi in cui la legge prevede la nomina obbligatoria | ||
dell’organo di controllo, la società nomina uno o più | ||
sindaci, o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. | ||
La nomina dell’organo di controllo è riservata alla | ||
competenza dei soci. | ||
Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre | ||
membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del | ||
collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della | ||
nomina del collegio stesso. | ||
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche | ||
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio | ||
sindacale previste per le società per azioni. | ||
Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in | ||
carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione | ||
dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo | ||
esercizio della carica; la cessazione per scadenza del | ||
termine ha effetto nel momento in cui l’organo di controllo | ||
è sostituito. | ||
Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni | ||
caso, rieleggibili. | ||
I relativi poteri, doveri e competenze, le cause | ||
d’ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione | ||
dall’ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti | ||
dalla legge. | ||
Il compenso dell’organo di controllo è determinato all’atto | ||
della nomina e per l’intero periodo della durata del suo | ||
ufficio. | ||
L’organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli | ||
articoli 2403 e 2403 bis cod. civ. e può esercitare la | ||
revisione legale dei conti della società, ai sensi dell’art. | ||
2409 bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le | ||
condizioni prescritte dalla citata normativa. | ||
In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di | ||
revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei | ||
modi, forme e termini di legge. | ||
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, | ||
2407 e 2408 cod. civ.. | ||
Si applica, altresì, in ogni caso, l’obbligo di tenuta del | ||
libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ.. | ||
Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste | ||
dall’art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di | ||
controllo o revisione legale dei conti, salva contraria | ||
decisione dei soci. | ||
Ai sensi dell’art. 2477, ultimo comma, cod. civ., se la | ||
società è priva di organo di controllo, si applicano le | ||
disposizioni di cui all'art. 2409 cod. civ.. | ||
ARTICOLO 29) CONTROLLO DEI SOCI | ||
I soci che non partecipano all’amministrazione della società | ||
hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo | ||
svolgimento degli affari sociali. | ||
Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare | ||
anche tramite professionisti di loro fiducia, purché | ||
iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i | ||
libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. A | ||
tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all’organo | ||
amministrativo indicando – ove si avvalgano di | ||
professionisti – il nominativo dei professionisti per i | ||
quali si chiede l’accesso agli uffici della società; data e | ||
orario dell’accesso dovranno essere concordati con la | ||
società con un preavviso di quindici giorni. Nell’ipotesi di | ||
richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l’organo | ||
amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre | ||
scritta, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della | ||
richiesta salvi i casi di forza maggiore. | ||
La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo | ||
in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio. | ||
Tanto le richieste che le relative risposte verranno | ||
custodite a cura dell’organo amministrativo e verranno | ||
trasmesse in copia al sindaco unico, ai sindaci o al | ||
revisore, se nominati. | ||
I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni | ||
ottenute nell’esercizio dei diritti di controllo, se non | ||
all’esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli | ||
della società in sede di ricorso alla magistratura civile e | ||
penale o all’arbitro nominato in forza della clausola | ||
compromissoria contenuta nei presenti patti sociali. | ||
I soci si assumono la responsabilità anche dell’operato dei | ||
professionisti da loro incaricati. | ||
Sarà facoltà dell’organo amministrativo far partecipare alle | ||
predette ispezioni il sindaco unico o i sindaci, se | ||
nominati, ovvero un professionista di propria fiducia. | ||
TITOLO VI | ||
BILANCIO E UTILI | ||
ARTICOLO 30) BILANCIO | ||
L’esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e | ||
termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. | ||
Alla fine di ciascun esercizio l’organo amministrativo | ||
procede alla formazione del bilancio sociale a norma di | ||
legge. | ||
ARTICOLO 31) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI | ||
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla | ||
distribuzione degli utili. | ||
Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura | ||
proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di | ||
essi posseduta. | ||
TITOLO VII | ||
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | ||
ARTICOLO 32) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE | ||
La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei | ||
casi previsti dalla legge. | ||
La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più | ||
liquidatori. | ||
Contestualmente all’accertamento della causa di | ||
scioglimento, l’assemblea, convocata senza indugio | ||
dall'organo amministrativo, delibera in materia di: | ||
a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso | ||
di pluralità di liquidatori; | ||
b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui | ||
spetta la rappresentanza della società; | ||
c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; | ||
d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla | ||
cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche | ||
di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti | ||
necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi | ||
compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli | ||
rami, in funzione del migliore realizzo. | ||
ARTICOLO 33) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE | ||
La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, | ||
può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con | ||
deliberazione dell’assemblea adottata con le maggioranze | ||
richieste per l'assemblea straordinaria. | ||
In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che | ||
non ha consentito alla decisione spetta il diritto di | ||
recesso, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ.. | ||
La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha | ||
effetto solo dopo sessanta giorni dall’iscrizione nel | ||
Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei | ||
creditori della società o il pagamento di quelli che non | ||
hanno dato il consenso. | ||
TITOLO VIII | ||
DISPOSIZIONI FINALI | ||
ARTICOLO 34) CLAUSOLA COMPROMISSORIA | ||
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero | ||
tra i soci e la società nonchè tra gli eredi di un socio | ||
defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia a oggetto | ||
diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi | ||
comprese le controversie aventi a oggetto la validità di | ||
delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali | ||
la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico | ||
ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato | ||
dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha | ||
sede, su istanza della parte più diligente. | ||
L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà | ||
pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni | ||
dall'accettazione della nomina. | ||
Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la società. | ||
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le | ||
controversie promosse da amministratori, liquidatori e | ||
sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che | ||
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto | ||
sociale e l’accettazione dell’incarico rende vincolanti | ||
anche per costoro le disposizioni della presente clausola | ||
arbitrale. | ||
In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin | ||
da ora concordemente deferire, ai sensi dell’art. 830 comma | ||
2 cod. proc. civ., la decisione sul merito ad un arbitro | ||
unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale | ||
potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà | ||
ritualmente secondo diritto. | ||
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del | ||
d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e, se compatibili con queste | ||
ultime, le norme del codice di procedura civile relative | ||
all'arbitrato rituale. | ||
La soppressione della presente clausola compromissoria e le | ||
variazioni della stessa che determinano una modifica delle | ||
potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle | ||
regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate | ||
con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i | ||
due terzi del capitale sociale; in tal caso i soci assenti e | ||
dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro | ||
i successivi 90 (novanta) giorni. | ||
Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente | ||
insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese | ||
quelle relative alla sua validità, interpretazione, | ||
esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in | ||
via definitiva da un arbitro, da designarsi dal Presidente | ||
del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. | ||
L’arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto | ||
in via rituale, osservando nel procedimento le norme | ||
inderogabili del codice di procedura civile italiano e | ||
provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti. | ||
L'arbitrato avrà sede nel Comune dove ha sede la società. | ||
In deroga all’art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5 del 2003, la | ||
modificazione, la soppressione o la reintroduzione, di | ||
clausole compromissorie devono essere deliberate dai soci | ||
all'unanimità. | ||
ARTICOLO 35) SOCIO UNICO | ||
Quando l’intera partecipazione appartiene a un solo socio o | ||
muta la persona dell’unico socio, l’organo amministrativo | ||
deve effettuare gli adempimenti previsti dall’art. 2470 cod. | ||
civ.. | ||
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, | ||
l’organo amministrativo deve depositare la relativa | ||
dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. | ||
L’unico socio o colui che cessa di essere tale può | ||
provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. | ||
Le suddette dichiarazioni l’organo amministrativo devono | ||
essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta | ||
variazione della compagine sociale. | ||
ARTICOLO 36) SOGGEZIONE AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E | ||
COORDINAMENTO | ||
La società deve indicare l’eventuale propria soggezione | ||
all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti | ||
e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura | ||
dell’organo amministrativo, presso la sezione del Registro | ||
delle Imprese di cui all’art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.. | ||
ARTICOLO 37) DOMICILIO | ||
Ai fini del presente statuto sociale, tutte le comunicazioni | ||
dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il | ||
recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle | ||
Imprese. | ||
Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per | ||
mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra. | ||
ARTICOLO 38) RINVIO | ||
Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti | ||
patti sociali, si richiamano le norme del codice civile in | ||
materia di società a responsabilità limitata. | ||
Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della | ||
documentazione allegata. | ||
Io notaio dell’atto ho dato lettura alle parti comparenti | ||
che lo approvano e confermano. | ||
Scritto da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e | ||
completato da me notaio a mano su | ||
Sottoscritto alle ore | ||